Regolamento frantoio 2003

Circ.15    del PS 10/10/2003

 Alla cortese attenzione
dei gentili clienti,

La direzione del Frantoio, nel ringraziare i Signori Clienti per la fiducia accordataci, vuole ricordare alcune semplici regole da osservare all’interno del frantoio:

 

1.             si ricorda ai Signori Clienti che il frantoio è un locale pubblico per cui devono rispettarsi le norme di qualsiasi altra attività commerciale;

2.             all’interno dei locali del frantoio (magazzino e opificio) è assolutamente vietato fumare; in caso contrario il direttore del frantoio può applicare una ammenda secondo le attuali norme vigenti;

3.             all’interno del frantoio è assolutamente vietato bestemmiare o offendere in qualsiasi modo qualunque religione, chi non rispetterà tale norme può incorrere in un reato civile e/o penale;

4.             il direttore del frantoio si riserva a suo insindacabile giudizio, nel caso sopra citato, di applicare una pena peculiare (prevista secondo le attuali norme di legge) o di denunciare il fatto all’autorità giudiziaria competente;

5.             si rammenta che nel frantoio avviene una manipolazione alimentare; l’attuale legislazione prevede nel locale la sola presenza dei lavoratori, muniti di libretto sanitario (particolari permessi potranno essere rilasciati dalla direzione per visite a scopi didattici);

6.             si ricorda ai Signori Clienti che l’attuale legge italiana proibisce a tutte le persone non previste di libretto sanitario di accedere ai locali dell’opificio (la sanzione amministrativa applicabile parte da un minimo di € 1.500,00 fino ad un massimo di € 3.000,00);

7.             particolari permessi frantoio per accedere ai locali dell’opificio potranno essere accordati dal direttore dell'impianto, ma comunque si ricorda ai Signori Clienti di premunirsi di camice, mascherina e cuffia, altrimenti saranno passibili di sanzione pecuniaria da parte dell’autorità sanitaria preposta ai controlli del caso;

8.             è assolutamente vietato ai Signori Clienti di avvicinarsi o manipolare qualsiasi macchina;

9.             i Signori Clienti sono pregati di non oltrepassare la linea demarcata a terra, che segnala la distanza minima di sicurezza dalle macchine;

10.        si avvisa la Gentile Clientela che gli operai del frantoio non sono tenuti né a dare spiegazioni del loro operato, né tanto meno a ricevere ordini;

11.      eventuali lamentele vanno rivolte al direttore del frantoio o, in sua assenza, a chi ne è delegato;

12.      i Signori Clienti sono pregati di fare eventuali contestazioni immediatamente, in maniera che il direttore del frantoio possa fare gli opportuni controlli;

13.      si avvisa la Gentile Clientela che il frantoio non rispetta consuetudini o regole di altri frantoi qui non menzionati;

14.      il frantoio rispetta le leggi e i regolamenti previsti dalla legge italiana ed europea;

15.      il frantoio ha adottato, ormai da anni, un sistema di autocontrollo dei rischi (HACCP) come previsto dalla legge 626/1994;

16.        i Signori Clienti sono pregati di portare le olive al frantoio in contenitori adatti per il trasporto di alimenti (si ricorda che l’attuale legge italiana proibisce l’utilizzo di balle per il trasporto delle olive: sono accettati contenitori in plastica purché muniti di apposite aperture che permettano al prodotto di respirare);

17.        la legge prevede che le olive siano conservate in contenitori di plastica forati (della capienza massima di 30 Kg) o altri approvati. Si prescrive l’utilizzo delle balle o casette per uva;

18.        si rammenta ai Signori clienti che da anni la legge italiana proibisce la raccolta di olive da terra;

19.        i Signori Clienti sono tenuti a controllare che nelle olive portate al frantoio non ci siano corpi estranei;

20.        i Signori Clienti sono invitati a portare contenitori della capienza adeguata ai Kg di olive molite (non è possibile richiedere sub-divisioni che non siano attestati da relativi mod. F);

21.        è assolutamente vietato vendere olio ai propri clienti all’interno dei locali del frantoio; inoltre si ricorda che la legge vieta la vendita di olio sfuso (stabilisce il materiale e la capacità dei contenitori);

22.        dal 1° novembre 2003 è possibile commercializzare olio solo in contenitori confezionati a norma di legge, per una capienza massima di 5 litri. Anche nelle norme di etichettatura ci sono novità (si possono chiedere informazioni al titolare del frantoio, oppure consultare il sito web).

23.        nel momento in cui i Signori Clienti lasciano le olive, vengono pesate ed è rilasciato loro uno scontrino del peso relativo alle olive consegnate, questo è vidimato dalla direzione e deve essere conservato con cura e presentato al momento in cui il Sig. Cliente si presenta per ritirare l’olio relativo alle olive consegnate. In mancanza del tagliando, che è prova delle olive consegnate, il cliente non può ritirare l’olio. Al momento del ritiro dell’olio il tagliando verrà annullato

  

Questo regolamento interno contiene essenzialmente prescrizioni per il Cliente, come già accennato quelle del frantoio sono quelle previste dalla legislazione italiana, europea ed il sistema di HACCP.

Si invitano tutti i clienti a prendere visione del contenuto di questa circolare e di rispettarlo, in maniera di instaurare una duplice collaborazione che ha come unico scopo finale quello di migliorare i servizi offerti dalla nostra azienda e quindi migliorare la qualità dell’olio ottenuto.

 

 

Cordiali Saluti.

 

 

Il Direttore del Frantoio
Lorenzo Fattori