Circ.20
del PS 13/10/2003
Alla cortese attenzione
dei gentili clienti,
OGGETTO: Legislazione
Comunitaria in materia di Commercio ed Etichettatura degli Oli di Oliva
a cura del
Frantoio Colline del Sacro di Fattori Lorenzo
Fonte: ICRF
Dal 1° novembre 2003 né frantoiani né olivicoltori potranno più vendere sfuso l’olio ottenuto dalla molitura delle loro olive, ma solo in confezioni sigillate, per una capienza massima di 5 litri. Ogni confezione dovrà avere la sua etichetta secondo le nuove norme legislative. La repressione frodi organo preposto a questi controlli ha comunicato che la sanzione pecuniaria per un etichetta errata ammonta a circa 3.000€.
Vista la complessità della nuova legislazione, penso di fare cosa gradita ad i nostri clienti redigendo questo Vademecum, in cui riassumo semplificando tutte le nuove incombenze nella materia trattata.
I provvedimenti legislativi più importanti in materia di etichettatura degli oli di oliva sono:
1 La denominazione di vendita da utilizzare in etichetta deve essere conforme alla classificazione ed alle definizioni previste dalla normativa; in commercio esistono le seguenti tipologie di prodotto:
· Olio extravergine di oliva: privo di difetti e con ottime caratteristiche organolettiche, acidità inferiore allo 0,8 %; l'estrazione avviene con l'esclusivo utilizzo di mezzi fisici (frangitura - spremitura - separazione);
· Olio vergine di oliva: privo di difetti e buone caratteristiche organolettiche, acidità inferiore al 2%; è ottenuto come l'extravergine con mezzi fisici;
· Olio di oliva: ottenuto miscelando olio di oliva raffinato con oli vergini; ha acidità inferiore al 1%;
· Olio di sansa di oliva: ottenuto miscelando olio di sansa raffinato con oli vergini; ha acidità inferiore al 1%.
2 Nome o Ragione Sociale o Marchio depositato e Sede del Produttore o del Confezionatore o del Venditore. È obbligatorio riportare in etichetta il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede o del produttore o del confezionatone o di un venditore stabilito nella Unione Economica. In genere tali indicazioni vengono fatto precedere da diciture quali "imbottigliato da...", "prodotto da... ", "prodotto ed imbottigliato da... ", "confezionato da... ", "distribuito da..." e simili. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede legale o sociale dell'operatore.
3 Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede dello stabilimento. Qualora sull'etichetta siano riportati i soli dati relativi al venditore o al distributore, la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento o di solo confezionamento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.
4 Volume nominale del prodotto. Il volume nominale deve essere indicato in Litri (L o l), Centilitri (cl) o Millilitri (ml). Gli oli di oliva, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi, obbligatoriamente (per contenitori fino a 5 litri) nelle quantità nominali seguenti espresse in litri: 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.
5 Lotto. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita (bottiglie o lattine) prodotte o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatone dell'olio ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in snodo da essere distinto dalle altre indicazioni in etichettatura. L'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione figura con la menzione del giorno, mese ed anno, in modo da identificare una specifica partita.
6 Indicazioni ecologiche. Consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto o di un pittogramma. Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di pittogramma tale rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.
7 Data di preferibile consumo. La data di preferibile consumo, o termine minimo di conservazione, è la data fino alla quale l'olio conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione; essa va indicato con la dicitura "Da consumarsi preferibilmente entro il..." seguito dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. La data deve essere espressa almeno con l'indicazione del mese e dell'anno.
La denominazione di vendita, la quantità ed il
termine minimo di conservazione devono figurare in etichetta nello stesso campo
visivo.
Tutte le indicazioni devono essere almeno in lingua
italiana e menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, senza essere in alcun modo
dissimulate o deformate.
A Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale.
B Modalità di conservazione Qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura dei prodotto e del tipo di recipiente impiegato, è utile riportare delle indicazioni riguardanti il modo più corretto per conservare l'olio (ad esempio "conservare al riparo della luce e lontano da fonti di calore").
C Materiali: al fine di consentire l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per l'olio destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all'interno del quale deve essere riportata una abbreviazione corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione (vedasi allegato 1 del D.M. 28/06189). Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro ovvero il diametro dei cerchio non inferiore ai due centimetri. Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un centimetro. Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio. I contrassegni suddetti vanno impressi o apposti sul corpo principale del contenitore.
D Altre indicazioni facoltative è possibile riportare altre indicazioni facoltative, nel rispetto delle norme relative al divieto di pubblicità ingannevole.
Il produttore o il confezionatone o il venditore, il cui nome compare in etichetta, devono rispondere dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione e concernenti il prodotto.
L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di un olio:
Ad esempio, si possono riportare indicazioni relative a:
NOTE:
Il
Direttore del Frantoio |