Disciplinare di Produzione
dell’
Olio Extravergine di Oliva 
a Denominazione di Origine Protetta "Marche"

Varietà di Olivo nelle Marche

NOME
Art. 1
La Denominazione di Origine Protetta Olio Extravergine di oliva "Marche" è riservata agli oli extravergini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare ed alla normativa vigente.

VARIETA’ DI OLIVO
Art. 2
La D.O.P. olio extravergine di oliva "Marche" deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo:

- Leccino e/o Frantoio per almeno il 35%, fino ad un massimo del 60%;

- varietà tipiche dell’ambiente marchigiano, quali Carboncella, Coroncina, Mignola, Orbetana, Piantone di Falerone, Piantone di Mogliano, Raggia, Raggiola, Rosciola, Sargano e loro sinonimi per almeno il 40%;

- sono ammesse altre varietà fino ad un massimo del 10%.

ZONA DI PRODUZIONE
Art. 3

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di olio extravergine di oliva DOP "Marche" comprende il territorio dei comuni della Regione Marche di seguito elencati, suddivisi per provincie:

PROVINCIA DI PESARO
La zona di produzione comprende:

Barchi, Colbordolo, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio, Mondolfo, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, San Lorenzo in Campo, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia, Sant'Ippolito; parte dei territori comunali di Auditore, Novafeltria, San Leo, Montegrimano, Sassofeltrio, Mercatino Conca, Tavoleto, Montecalvo in Foglia, Isola del Piano e Fossombrone che restano così delimitati: dalla quota 365 che segna il punto di incontro con la strada provinciale n. 10 Secchiano - Le Siepi, in comune di Novafeltria, ed il confine regionale con l'Emilia Romagna, il limite segue l'indicata strada provinciale fino a raggiungere, a quota 210, la SS n. 258, da tale punto prosegue sulla SS n. 258 "Marecchiese" in direzione della frazione Villa Nuova del Comune di San Leo; attraversato questo abitato, il limite segue le strade provinciali n. 22, "Leontina", e n.89, di "Montemaggio" fino all'omonima località e prosegue toccando la quota 526 che segna il confine dell'isola amministrativa del comune di Verucchio (Prov. di Forlì); si riprende dal punto in cui la strada provinciale n.2 incrocia il confine di Stato con la Repubblica di San Marino, a quota 551, in comune di Montegrimano per seguire la provinciale menzionata fino a raggiungere l'abitato di Mercatino Conca; dal centro storico di Mercatino Conca si prosegue sulla strada provinciale n.70, "Pian di Castello", fino all'incrocio con la strada provinciale n.129, a quota 376 in comune di Auditore; dalla quota 376 si prosegue verso il centro abitato del comune di Tavoleto, e si continua seguendo le strade provinciali n.62 e n.108 fino all'abitato del comune di Montecalvo in Foglia; in questo percorso per alcuni tratti le strade provinciali n.62 e n.108 si identificano con il confine territoriale del comune di Urbino; il limite prosegue dall'abitato di Montecalvo in Foglia per la strada comunale di San Silvestro fino ad immettersi, in località "Cà Giardino", sulla strada provinciale n.3 "Foglienze"; tale strada è poi seguita in direzione Est fino ad incrociare il confine comunale di Colbordolo in località Ponte Vecchio; si segue il confine comunale fino all'abitato della frazione di Montegaudio, sito in comune di Monteciccardo ed il limite continua poi per la strada provinciale n.57 che porta alla frazione di Monteguiduccio del comune di Montefelcino, proseguendo lungo la strada provinciale n.68 fino alla località Scotaneto del comune di Isola del Piano; da Scotaneto, segue le strade provinciali n.58 e 48 per Ponte degli Alberi fino ad incontrare il confine comunale di Montefelcino; da questo punto si segue il confine comunale, attraverso il Fosso Parasacco, fino alla quota 221; il limite prosegue poi lungo la strada comunale toccando i vocaboli catastali "Paradiso" e"Belvedere" fino alla frazione di San Piero in Tambis del comune di Fossombrone; da San Piero in Tambis il limite continua seguendo la strada provinciale n.51 "delle Cesane", fino a raggiungere l'abitato del comune di Fossombrone in via Trento; attraversato il centro storico si continua fino al ponte sul fiume Metauro per proseguire verso il colle dei Capuccini fino a quota 278 m; dalla quota 278 segue poi le strade comunali "della Ciccoccia", di Montalto Tarugo e di San Sergio fino a raggiungere, a quota 216, l'incrocio con la strada provinciale n.40 detta "dei Barbanti"; da questo incrocio si segue la strada provinciale fino all'abitato di Isola di Fano, attraversando il quale si continua per la strada provinciale n.94, "di Monterolo" fino ad incrociare il confine del comune di Pergola che è interamente compreso, segue poi il confine amministrativo della Provincia di Pesaro/Urbino fino ad arrivare sul Mare Adriatico;
rimane esclusa l’area comprendente i comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio; del comune di Fano è escluso il territorio delimitato e ricadente a nord della ss Flaminia fino all’incrocio con la strada statale Adriatica.

PROVINCIA DI ANCONA
La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di:

Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castelcolonna, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Monteroberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.

Nonchè parte dei territori comunali di Sassoferrato e Fabriano che restano così delimitati: dal confine di Pergola si segue il confine provinciale di Pesaro-Urbino e Ancona in direzione est fino ad incontrare la strada ferroviaria che collega Pergola a Fabriano; si segue quindi la ferrovia attraversando Sassoferrato e raggiungendo successivamente Fabriano; all'altezza della stazione ferroviaria di Fabriano si attraversa l'omonima città passando per viale Stelluti Scala e proseguendo per viale Zonghi fino ad incontrare la strada provinciale n. 15 "Di Genga" che collega Fabriano a Collamato; imboccata la provinciale n. 15 "Di Genga" la si percorre attraversando la cittadina di San Michele prima e Collamato poi, in direzione Esanatoglia fino al confine di provincia tra Ancona e Macerata.

PROVINCIA DI MACERATA
La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di:

Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Monte San Martino, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia.

Nonchè parte dei territori comunali di Esanatoglia, Matelica, Castelraimondo, Camerino che restano così delimitati: dal confine provinciale tra Ancona e Macerata percorrendo la provinciale Fabriano/Esanatoglia come sopra descritto si attraversa Esanatoglia e Matelica fino ad imboccare all'interno della stessa la SS 256; si continua poi lungo la SS 256 passando prima all'interno di Castelraimondo e poi di Camerino, ed al termine di questa città si imbocca e si percorre la strada provinciale che attraversa San Luca fino ad incrociare in località Rocca di Varano/Valdiea la SS 77 che dovrà essere percorsa in direzione Valcimarra fino ad incontrare il confine comunale di Caldarola.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di:

Acquaviva Picena, Altidona, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montappone, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monteprandone, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Spinetoli, Torre San Patrizio, Venarotta.

 

CONDIZIONI DI COLTIVAZIONE, PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE
Art. 4

Non è consentito l’utilizzo delle olive cadute a terra prima dell’inizio delle operazioni di raccolta, né l’uso di cascolanti.

Le olive devono essere sane, integre e lavorate di norma entro 24 ore dal momento della raccolta, e comunque non oltre le 48 ore.

Il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire esclusivamente in cassette o cassoni forati.
Il produttore, al momento della denuncia di produzione delle olive, deve dichiarare la produzione di olio per la quale vuole utilizzare la D.O.P.

La produzione unitaria massima consentita è di 8 t/ha negli oliveti specializzati intensivi, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta non supererà i 50Kg.
La resa in olio non dovrà superare il 21%.

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva DOP "Marche" e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delimitato dal Disciplinare.
Gli impianti di molitura devono essere dotati di locali, o spazi adeguati, per la conservazione temporanea delle drupe e devono disporre di attrezzature per la lavatura e la defogliazione delle stesse.
Nel processo di estrazione le olive, la pasta e l’olio non devono essere sottoposte a temperature superiori ai 32°C.

L’olio prodotto deve essere conservato, nella fase di stoccaggio, esclusivamente in recipienti chiusi in acciaio inox o altro materiale idoneo e mantenuti a temperatura non superiore ai 15°C.
Il Consorzio di tutela individua, per ogni campagna, dei campioni di olio rappresentativi della produzione da utilizzare come standard di riferimento.

 

PARAMETRI CHIMICO FISICI ED ORGANOLETTICI
Art. 5

All’atto del confezionamento, l’olio extravergine di oliva DOP "Marche" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

·        colore: dal verde al giallo, con variazioni cromatiche intermedie;

·        odore: di fruttato tendenzialmente verde con intensità dal medio al leggero;

·        sapore: inizialmente dolce, con note di amaro e piccante;

·        punteggio al Panel test: minimo 7;

·        acidità: max 0.6 (g ac. oleico/100 g olio);

·        numero di perossidi: max 15 (meq 02 /Kg);

·        acido oleico: minimo 72%;

·        acido linoleico: max 10%;

·        K232: max 2.2;

·        DK: max 0,005;

·        polifenoli totali: minimo 120 ppm.

 

COMMERCIALIZZAZIONE
Art. 6

L’olio D.O.P. "Marche" deve essere commercializzato in recipienti di vetro, ceramica, terra cotta smaltata di capacità non superiore a 5 litri, provvisti di etichetta; è ammesso l’utilizzo della lattina solamente per confezioni di capacità uguale a 5 litri.
L’etichetta deve riportare la dicitura olio extravergine di oliva "Marche".
L’uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente deriva, deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della D.O.P. "Marche".

Il nome della D.O.P. "Marche" deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto ed il termine entro il quale è consigliato il consumo, che comunque non deve superare i due anni dalla produzione.